1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i venticinque e i sessantotto anni».
1. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i quaranta e i sessantotto anni».